Leasing immobiliare nella Legge di Stabilità, il vademecum

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Il leasing immobiliare è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge di Stabilità 2016 ma ci si chiede a ragione se sia più o meno conveniente dell’accensione di un mutuo. Per fare chiarezza il MEF ha pubblicato un vademecum rivolto ai consumatori e cittadini che si accingono a comprare una casa. 

La promozione del leasing immobiliare rientra tra le agevolazioni fiscali ed economiche rivolte ai cittadini, tant’è che nell’introduzione del vademecum è scritto quanto segue:

Dal 1° gennaio 2016 sono state previste una serie di agevolazioni fiscali e di garanzie civilistiche finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisizione dell’abitazione principale. Secondo le stime effettuate dal Dipartimento delle Finanze il numero dei possibili beneficiari con un reddito massimo di 55.000 euro, uno dei requisiti richiesti per l’applicazione dei benefici fiscali, è di oltre un milione di contribuenti: 200.000 i giovani tra i 25 ed i 34 anni che fruirebbero al 100% delle agevolazioni fiscali e oltre 830.000 i contribuenti con età superiore a 35 anni, per i quali i limiti di detraibilità si applicherebbero al 50%. Il testo chiarisce le caratteristiche fondamentali del leasing immobiliare abitativo e i dubbi più frequenti: quali sono le tutele per il cittadino e per la società di leasing e quali regimi fiscali si applicano.

Il leasing immobiliare si differenzia dal mutuo ma anche dalla vendita con riserva di proprietà, dalla locazione e dal rent to buy ma per capire tutto occorre entrare nel merito delle caratteristiche di quest strumento:

Con l’operazione di locazione finanziaria (leasing), a fronte della stipula del contratto:

  • il bene è acquistato, o fatto costruire, dalla società di leasing (concedente) su scelta e indicazione del cliente (utilizzatore);
  • la società di leasing mette a disposizione dell’utilizzatore il bene acquistato o fatto costruire per un determinato periodo di tempo e l’utilizzatore si impegna a pagare periodicamente dei canoni;
  • l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare il bene (riscatto), a un prezzo predeterminato alla scadenza del contratto. Il cliente, anche se non proprietario, assume tutti i rischi e benefici legati all’utilizzo del bene (per questo motivo, di norma, nel contratto di leasing, è previsto l’obbligo a carico dell’utilizzatore di stipulare apposita polizza assicurativa per i danni subiti dall’immobile o causati a terzi).

Qui il link per scaricare la guida del MEF.