Pubblico impiego, l’articolo 18 non sarà valido

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L’articolo 18 che dovrebbe essere esteso anche al settore pubblico, non sarà valido per alcune categorie di lavoratori. Lo ha spiegato meglio il ministro Madia in seguito alla pubblicazione di una sentenza della Corte di Cassazione. Ecco allora la precisazione e una spiegazione precisa offerta anche da PensioniOggi. 

Il Governo è pronto ad intervenire per sanare la questione dell’estensione delle regole dell’articolo 18 anche al settore del pubblico impiego. Ecco come racconta e spiega la questione PensioniOggi, rivista sempre attenta alle modifiche normative per lavoratori e pensionati.

La presa di posizione ufficiale arriva dopo la decisione della Corte di Cassazione che ieri, con la sentenza 24157/2015, ha fissato un principio sino ad ora piuttosto controverso, cioè la possibilità di estendere l’applicazione delle tutele contro i licenziamenti illegittimi al settore pubblico.

I giudici di Piazza Cavour hanno stabilito che l’articolo 18 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970) si applica in automatico anche al pubblico impiego “contrattualizzato”, cioè a tutti i dipendenti statali e locali tranne professori, magistrati e militari, dato lo stretto parallelismo con il lavoro privato previsto dal Testo unico del pubblico impiego. La precisazione non è da poco perchè si porta con sé anche il meccanismo delle «tutele crescenti» introdotto nel marzo del 2015, di cui la Cassazione non parla perché chiamata a pronunciarsi su una vicenda di tre anni prima. Con la possibilità pertanto di poter licenziare un dipendente pubblico in modo “illegittimo” pagando soltanto un indennizzo commisurato alla durata del rapporto di lavoro, entro un tetto di 24 mensilità di stipendio.

Prima della decisione della Corte il Governo aveva sempre ritenuto che l’estensione del contratto a tutele crescenti fosse esclusa in quanto destinata ai soli lavoratori del settore privato. Una ipotesi tuttavia che non trova un adeguato fondamento giuridico posto che, quando parla del «campo di applicazione», il decreto legislativo 23/2015 che, per l’appunto, ha riformato l’articolo 18 non fa il minimo cenno a una distinzione fra lavoro pubblico e privato.