Cosa prevede l’articolo 14 del decreto trasparenza

di Redazione Commenta

L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro, ma molti fanno notare che da diverso tempo è basata sul lavoro di pochi, sul non lavoro degli altri e sulla pensione di molti. Ma quelli che lavorano e guadagnano tanto, ma quanto guadagnano? Con il decreto trasparenza dovremmo sapere qualcosa in più sui politici. 

La sezione patrimoni del sito Openpolis ha provato a mettere nero su bianco i dati relativi alla ricchezza dei politici senza poi ottenere grandi risultati visto che c’è poca osservanza dell’articolo 14 del decreto trasparenza. I dati generali che possiamo usare come base sono questi:

Molto si è detto sul reddito dei politici italiani, ma è ancora difficile stabilire con esattezza quanto guadagnano in qualità di politici , innanzi tutto perché sono diverse le variabili, ad esempio rimborsi legati agli incarichi, alle presenze in una commissione eccetera. Nella maggioranza dei casi è possibile sapere solo qual è il loro reddito totale lordo,comprensivo anche di eventuali altre attività, perché la maggior parte dei politici osservati sceglie di diffondere solo il quadro di riepilogo della propria dichiarazione dei redditi. Si potrebbe fare maggiore chiarezza se ognuno dichiarasse quali sono i compensi che percepisce per il proprio incarico , se cumula altri incarichi pubblici, lasciando trasparire anche quanta parte del proprio reddito deriva da altre attività, svolte in contemporanea.

Ma cosa dice l’articolo 14 del decreto trasparenza?

Art. 14 – Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico

1. Con riferimento ai titolari di incarichi politici, di carattere elettivo o comunque di esercizio di poteri di indirizzo politico, di livello statale regionale e locale, le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti, i seguenti documenti ed informazioni:

a) l’atto di nomina o di proclamazione, con l’indicazione della durata dell’incarico o del mandato elettivo;

b) il curriculum;

c) i compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica; gli importi di viaggi di servizio e missioni pagati con fondi pubblici;

d) i dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti;

e) gli altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e l’indicazione dei compensi spettanti;

f ) le dichiarazioni di cui all’articolo 2, della legge 5 luglio 1982, n. 441, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli articoli 3 e 4 della medesima legge, come modificata dal presente decreto, limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. Viene in ogni caso data evidenza al mancato consenso. Alle informazioni di cui alla presente lettera concernenti soggetti diversi dal titolare dell’organo di indirizzo politico non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 7.

2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati cui al comma 1 entro tre mesi dalla elezione o dalla nomina e per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell’incarico dei soggetti, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che vengono pubblicate fino alla cessazione dell’incarico o del mandato. Decorso il termine di pubblicazione ai sensi del presente comma le informazioni e i dati concernenti la situazione patrimoniale non vengono trasferiti nelle sezioni di archivio.