Il Parlamento alle prese con gli “acquisti verdi”

di Redazione Commenta

C’è un documento di cui sta discutendo la Camera che riguarda l’ambiente e che affronta anche il tema degli acquisti verdi. 

Il disegno di legge (collegato alla legge di stabilità per il 2014) contiene misure in materia di tutela della natura e sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, energia, acquisti verdi, gestione dei rifiuti e bonifiche, difesa del suolo e risorse idriche.

Acquisti verdi

L’articolo 16 riduce le garanzie previste a corredo dell’offerta nei contratti pubblici relativi a lavori, servizi o forniture, per gli operatori in possesso di specifiche registrazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel). Lo stesso articolo integra, inoltre, i criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose inserendovi il possesso del marchio Ecolabel, la considerazione dell’intero ciclo di vita di opere, beni e servizi, nonché la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell’azienda.

L’articolo 17 prevede che il possesso di determinate certificazioni di tipo ambientale (EMAS e Ecolabel, certificazioni ISO 14001 e 50001), costituiscano titoli preferenziali richiesti nell’assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale.

L’articolo 18 disciplina l’applicazione dei “criteri ambientali minimi” (CAM) negliappalti pubblici per le forniture e negli affidamenti dei servizi nell’ambito delle categorie previste dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PANGPP).

Ulteriori disposizioni in materia di criteri ambientali minimi sono contenute nell’articolo 19, riguardante l’applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, assegnando all’Osservatorio dei contratti pubblici il monitoraggio dell’applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal Piano d’azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP), e nell’articolo 20, introdotto nel corso dell’esame al Senato, che prevede, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, che le lampade ad incandescenzautilizzate nelle lanterne semaforiche siano sempre sostituite – quando se ne presenti la necessità – da lampade a basso consumo energetico.

L’articolo 21, che prevede l’istituzione di uno Schema nazionale volontario per la valutazione e la comunicazione dell’impronta ambientale, al fine di promuovere la competitività del sistema produttivo italiano nel contesto della crescente domanda di prodotti ad elevata qualificazione ambientale sui mercati nazionali ed internazionali.

L’articolo 23 contiene una serie di misure finalizzate a incentivare l’acquisto di prodotti derivanti da materiali “post consumo” riciclati o dal recupero degliscarti e dei materiali rivenienti dal disassemblaggio dei prodotti complessi. A tale fine, si prevede, per un verso, la stipula di accordi e contratti di programma, tra soggetti pubblici e privati, e, per l’altro, sono dettati principi per la definizione di un sistema di incentivi per la produzione, l’acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.