Attenuante risarcimento vittima

di Redazione Commenta

5951/10 della Corte di Cassazione.

La sentenza 5951/10 della Corte di Cassazione ristabilisce la preminenza della figura della persona offesa nel giudizio di bilanciamento, sostenendo in sostanza che lo sconto di pena può essere applicato solamente se la vittima viene risarcita con una cifra ritenuta adeguata.

In termini strettamente giuridici l’attenuante del risarcimento del danno ha natura oggettiva ed è funzionale solo al ristoro del pregiudizio subito dalla persona offesa.

Non basta quindi la volontà del trasgressore a risarcire la vittima perché essa potrebbe ritenere insufficiente il risarcimento in confronto ai danni (anche morali) subiti. Si deve fare riferimento solamente all’interesse di chi è stato vittima del torto.

Era stata la Procura generale di Genova a creare questo dubbio, dando ragione ad un imputato 22enne reo di una rapina, che aveva offerto il risarcimento del danno morale alla vittima, e la somma era stata ritenuta adeguata in confronto alle sue capacità economiche.

La Cassazione stabilisce che l’attenuante in questo caso è sbagliata, perché nel suo importo complessivo il risarcimento non era esaustivo in relazione al danno provocato. Infatti ad oggi l’attenuante del comma 6 dell’articolo 62 del codice penale ha carattere puramente oggettivo.

Come ha stabilito la Cassazione, addirittura neanche “il trasferimento spontaneo di tutti beni dell’imputato alla persona offesa varrebbe a rendere A operante l’attenuante se il riequilibrio patrimoniale non risultasse pieno”.