Vietato pubblicare dati sanitari sul sito del Comune

di Redazione Commenta

Le P.A. non possono pubblicare le delibere in cui sono citati i dati del beneficiario di un contributo sociale...

Quello che è emerso dalla decisione del Garante per la protezione dei dati personali in riferimento al provvedimento del 7 ottobre 2009 è molto interessante in quanto viene stabilito che le pubbliche amministrazioni non possono pubblicare online, sul sito del Comune come in questo caso, le delibere in cui sono citati i dati del beneficiario di un contributo sociale.

In questo caso erano stati pubblicati i nomi dei beneficiari del contributo, ricevuto perchè aventi seri problemi di salute, o perchè in grave situazione economica.

In questo comune la Giunta aveva dato l’ok per questi aiuti alle persone descritte sopra, alcuni in gravi condizioni di salute ed altri indigenti, ma erano stati pubblicati i nomi online accanto al motivo della concessione.

Il Garante si è appellato al Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, dove viene stabilito che questi dati personali devono essere divulgati solamente nel caso in cui sia necessario farlo per evidenziare la trasparenza della concessione.

In questo specifico caso non è necessario pubblicare i nomi in quanto questo può solo creare disagio ai beneficiari.

Il Garante ha quindi provveduto a far rimuovere dal sito ufficiale ogni traccia di questi dati facendoli sostituire con diciture generiche o codici.