Assegno postdatato rimane illegale

Come afferma il R.D. del 21 dicembre 1933, n. 1736 l’assegno è pagabile a vista pertanto se una persona si presenta in banca con un assegno trasferibile (coperto) superiore a 5000 euro che mostra una post-data può ricevere il denaro con una sanzione amministrativa fino al 40% dell’importo, la banca deve comunicare l’irregolarità all’Unità di informazione finanziaria o alla Guardia di Finanza entro un mese dalla data dell’operazione, pena fino al 30% dell’importo dell’operazione.
Sotto i 5000 euro l’assegno non può circolare liberamente, ma deve avere la clausola di non trasferibilità. In caso di mancato apporto della clausola è fatto obbligo pagare un’imposta di bolla di 1,50 euro.
Durante la girata è obbligatorio inserire il codice fiscale e se questo fosse sbaggliato diventa nulla tale girata. Vi terremo aggirnati per nuovi sviluppi sull’argomento.






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