Dipendenti pubblici all’estero non devono osservare l’obbligo del monitoraggio

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...i dipendenti pubblici in servizio all'estero non sono soggetti all'osservanza del cosiddetto obbligo di monitoraggio...

La Circolare 48/E dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i dipendenti pubblici in servizio all’estero non sono soggetti all’osservanza del cosiddetto obbligo di monitoraggio per quanto riguarda i depositi e i conti correnti in banche straniere per l’accredito dei compensi.

Questa Circolare stabilisce anche che se tali dipendenti rientrano in Italia allora sono tenuti alla dichiarazione.

Viene anche deciso che chi non ha provveduto può sanare il 2008 pagando la cifra di 26 euro.

La circolare fissa dei paletti che contraddistinguono precisamente le varie situazioni di dipendenti in servizio all’estero, lavoratori dipendenti transfrontalieri e dipendenti di imprese multinazionali che lavorano all’estero. Questi ultimi a differenza dei dipendenti all’estero sono tenuti agli obblighi di monitoraggio.

Comunque è stato stabilito anche il modo per sistemare quest’ultima posizione, infatti sarà sufficiente presentare una dichiarazione dei redditi integrativa completa del modulo RW e pagare una sanzione minima pari a 26 euro.

La Circolare è stata emessa il 17 novembre ed il suo nome completo è: Emersione di attività detenute all’estero. Articolo 13-bis del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni. Ambito soggettivo. Ulteriori chiarimenti.