Agente di Polizia Penitenziaria guarito riammissibile in ruolo

di Redazione Commenta

...è stato definito illegittimo l'art. 80 del Decreto lgs. 443/92...

Un’importante modifica della Costituzione sarà messa in atto dopo questa sentenza proveniente dal Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio. Al centro dell’attenzione c’è il Decreto lgs. n. 443, del 30 ottobre 1992, che tratta di ordinamento del personale del Corpo di Polizia penitenziaria.

Il Giudice Amministrativo ha esaminato nei minimi dettagli soprattutto l’art. 75, il quale stabilisce i requisiti per poter assumere il ruolo di agente di Polizia Penitenziaria dopo aver subito patologie più o meno gravi in servizio, l’art. 76, che ne autorizza il trasferimento ad altro ruolo e l’art. 80 il quale stabilisce che non è possibile essere riammessi nel ruolo di provenienza.


Il Tar ha chiesto supporto alla Corte Costituzionale nel dover prendere in esame il caso di un agente di Polizia Penitenziaria ritornato arruolabile fisicamente a seguito di una particolare patologia, dalla quale però risultava ora guarito.

Sulla base dell’art.3 della Costituzione, è stato definito illegittimo l’art. 80 del Decreto lgs. 443/92, infatti al suo interno è presente una discriminazione nei confronti del dipendente affetto da malattia ed in seguito guarito, che trovandosi nelle stesse condizioni di un altro agente, non potrebbe svolgere lo stesso ruolo.

L’articolo dovrà essere modificato prevedendo la possibilità di presentare istanza di di riammissione nel ruolo di provenienza.