autovelox


Con la sentenza numero 10620 la Corte di Cassazione ha stabilito che gli apparecchi autovelox devono essere gestiti direttamente dalla polizia e non possono essere appaltati a ditte private.

Questa sentenza farà contenti molti automobilisti che nei mesi e negli anni scorsi si sono visti recapitare a casa multe per eccesso di limite di velocità effettuate proprio con questi autovelox, che avevano l’unico scopo di fare cassa.

La Cassazione ha inoltre confermato il sequestro delle macchinette concesse in appalto a una società privata, che aveva vinto una gara d’appalto che premiava chi prometteva una percentuale maggiore sugli incassi delle future infrazioni rilevate.

La Cassazione ha ovviamente respinto il ricorso della società privata che voleva sostenere la regolarità della gara, sostenendo che si stimavano 90mila euro di multe in tre anni e 2 milioni di euro più Iva per cinque anni, per i due comuni a cui venivano forniti i famosi autovelox.

Il legale assicurava la presenza di un vigile urbano nel momento in cui venivano scritti i verbali di infrazione ma l’avvocato ha contestato il fatto che la mancata indicazione della predeterminazione dell’appalto potesse essere sufficiente per confermare il sequestro.

Gli ermellini oltre a stabilire l’obbligo di gestione diretta di questi strumenti da parte della Polizia hanno anche confermato l’obbligo diretto di gestione delle apparecchiature utilizzate per verificare il comportamento scorretto dell’automobilista.

E’ stata ricordata infine la finalità preventiva e non repressiva o di finanziamento pubblico o lucro privato di questi strumenti.

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2 risposte a La polizia deve gestire gli autovelox

  1. [...] La Suprema Corte civile, con la recente ordinanza 28 gennaio 2010, n. 1955, aveva confermato il principio secondo il quale l’accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada sui limiti di velocità non può essere affidato interamente a soggetti privati. La Cassazione stabilisce quindi che l’assistenza tecnica delle società appaltatrici dei servizi deve limitarsi alla sole fasi di installazione ed impostazione delle apparecchiature elettroniche, senza la possibilità di poi leggere le rilevazioni, verbalizzare le multe e notificare i verbali, pena la chiara violazione delle norme di legge che riservano i servizi di polizia stradale ai pubblici ufficiali (artt. 11 e 12 C.d.S.). E’ la sentenza n. 10620/2010 quella con la quale la Cassazione conferma questo orientamento, specificando per l’ennesima volta che l’accertamento delle violazioni ricade tra le attività di servizio della polizia stradale. [...]

  2. [...] che truccano mezzi e ciclomotori per i quali ci saranno delle sanzioni più severe e, ancora, gli autovelox che non possano essere collocati a meno di un chilometro dal segnale del limite di velocità al [...]

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