Nuove fasce reperibilità dipendenti pubblici in malattia

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 20 gennaio, il Dpcm (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) n. 206 del 18 dicembre 2009, entra in vigore.

Con questo decreto, il ministro Renato Brunetta, estende nuovamente l’orario nel quale un dipendente pubblico deve essere reperibile, se in malattia. Dal 4 febbraio prossimo, diventeranno 7 le ore giornaliere di reperibilità di un dipendente pubblico a casa in malattia.

Circolare Brunetta reperibilità dipendenti pubblici

Con la Circolare dell’11 novembre, il ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione, Renato Brunetta, impartisce opportune indicazioni alle varie amministrazioni pubbliche per quanto riguarda il controllo sulle assenze dei dipendenti per malattia.

Brunetta nell’evidenziare alcuni aspetti si rifà ovviamente al d.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 31 ottobre 2009, in modo specifico richiamando l’art. 69, il quale impone due specifiche regole da seguire.

Brunetta sottolinea come ci sia il dovere da parte dell’amministrazione pubblica di effettuare la visita a domicilio del malato anche se l’assenza è di durata di solo un giorno, ovviamente sempre nei limiti delle esigenze funzionali ed organizzative e tenendo anche conto delle necessità di un malato, che potrebbe essere in ospedale ecc…

Dipendenti pubblici all’estero non devono osservare l’obbligo del monitoraggio

La Circolare 48/E dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che i dipendenti pubblici in servizio all’estero non sono soggetti all’osservanza del cosiddetto obbligo di monitoraggio per quanto riguarda i depositi e i conti correnti in banche straniere per l’accredito dei compensi.

Questa Circolare stabilisce anche che se tali dipendenti rientrano in Italia allora sono tenuti alla dichiarazione.

Viene anche deciso che chi non ha provveduto può sanare il 2008 pagando la cifra di 26 euro.

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