Come il nostro ordinamento tutela la libertà di espressione

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Dopo i fatti del Charlie Hebdo, dopo che un commando di terroristi che si sono dichiarati musulmani, ha ucciso buona parte della redazione del giornale più irriverente della storia dei media francesi, ci si è chiesti se in fondo questi terroristi non abbiano fatto bene, non abbiano cioè soltanto reagito alle provocazioni di chi non ha avuto rispetto di Maometto.

Messe da parte le vittime delle strage adesso si riflette principalmente sulla libertà di espressione e nella più parte di casi ci si mette in bocca, come una moda, la frase di Voltaire (che poi di Voltaire non è): “Non sono d’accordo con quello che dici, ma difenderò fino alla morte il tuo diritto a dirlo”. In realtà questa frase non è dello scrittore francese ma si trova in un testo della scrittrice americana Evelyn Beatrice Hall, conosciuta sotto lo pseudonimo di Stephen G. Tallentyre, “The Friends of Voltaire”. In questo caso a voler proprio citare questo autore, si dovrebbe usare: “Ama la verità, ma perdona l’errore“, tagliando corto sulle polemiche e arrivando alla costituzione. 

La libertà di manifestare il proprio pensiero è riconosciuta da tutte le moderne costituzioni ed è stata inserita anche nella “Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”. In Francia, dopo il Charlie Hebdo, manifestare il proprio pensiero non è stato più così libero visto che l’umorista Dieudonné per aver scritto su Facebook Je suis Charlie Coulibaly è andato in carcere e poi è stato rilasciato.

In Italia, tanto per coltivare il nostro orticello, la libertà di espressione è stata inserita nella Costituzione e in particolare nell’articolo 21 che recita:

“Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure.

Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria [cfr. art.111 c.1] nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili.”

È stata poi la Corte di Cassazione a stabilire quando una manifestazione del pensiero è da considerare rientrante nel diritto di critica o di cronaca, quando è ispirata ai valori di veridicità, continenza ed interesse pubblico. Sono un limite al diritto di cronaca anche l’onorabilità e la dignità della persona, nonché il buon costume.

La libertà di pensiero invece è nell’articolo 13 della Costituzione. Insomma in Italia potrebbe mai esistere il Charlie Hebdo? Chi lo acquisterebbe?