Assegno postdatato rimane illegale

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Come afferma il R.D. del 21 dicembre 1933, n. 1736 l'assegno è pagabile a vista pertanto se una persona si presenta..

Nell’ultima finanziaria del governo Berlusconi il ministro dell’economia Giulio Tremonti non ha espresso nessun cambiamento riguardo all’argomento degli assegni postdatati. La finanziaria Prodi aveva modificato leggermente la normativa che regola il flusso degli assegni depenalizzando anche la prassi molto comune degli assegni postdatati. In base al D.P.R. 642/72 gli assegni post datati rimangono illegali, ma non è più un reato penale emettere un assegno da incassare in una data diversa rispetto a quella di emissione.

Come afferma il R.D. del 21 dicembre 1933, n. 1736 l’assegno è pagabile a vista pertanto se una persona si presenta in banca con un assegno trasferibile (coperto) superiore a 5000 euro che mostra una post-data può ricevere il denaro con una sanzione amministrativa fino al 40% dell’importo, la banca deve comunicare l’irregolarità all’Unità di informazione finanziaria o alla Guardia di Finanza entro un mese dalla data dell’operazione, pena fino al 30% dell’importo dell’operazione.



Sotto i 5000 euro l’assegno non può circolare liberamente, ma deve avere la clausola di non trasferibilità. In caso di mancato apporto della clausola è fatto obbligo pagare un’imposta di bolla di 1,50 euro.

Durante la girata è obbligatorio inserire il codice fiscale e se questo fosse sbaggliato diventa nulla tale girata. Vi terremo aggirnati per nuovi sviluppi sull’argomento.