Che cos’è il delitto d’onore

di Gianni Puglisi Commenta

il delitto d'onore è quella particolare forma di delitto che si perpetra affinché una qualche forma d'onore, perduta per un qualsiasi motivo, venga ripristinata agli occhi della collettività.

Dopo esserci diffusamente occupati dei reati contro il patrimonio, vogliamo cominciare, parlando del delitto d’onore, dei reati contro la persona, il cui scopo è nuocere, ove non addirittura uccidere, una persona.

La gravità morale di simili atti, ovviamente, è chiara a tutti, ma una breve revisione delle leggi che tutelano la persona offesa, o i familiari della vittima, ci sembra d’obbligo affinché si chiariscano, una volta per tutte, concetti a volte di difficile esplicazione.

IL DELITTO D’ONORE


Come si evince dal codice penale italiano il delitto d’onore è quella particolare forma di delitto che si perpetra, solitamente in ambito coniugale o, comunque, familiare (famiglia intesa sia in senso stretto, come nucleo di persone accomunate da legami di sangue, sia in senso figurato, come insieme di persone unite da legami puramente affettivi, come potrebbe accadere nel caso delle cosiddette cosche mafiose), affinché una qualche forma d’onore, perduta per un qualsiasi motivo, venga ripristinata agli occhi della collettività.

Negli ordinamenti giuridici di tutto il mondo, come avremo modo di vedere, l’importanza della pressione sociale, in casi di delitti d’onore, riveste un ruolo fondamentale per cercare di spiegare, ove non addirittura attenuare il giudizio morale, il comportamento dell’imputato, vittima egli stessa poiché ha visto venire meno il proprio onore considerato, a tutti gli effetti, un valore socialmente e legalmente rilevante che non si può far a meno di considerare in sede di giudizio.

In Italia, per esempio, e soltanto sino a pochissimi anni fa, il delitto d’onore veniva punito con una pena notevolmente inferiore rispetto a quella prevista per un qualsiasi omicida spinto, nel suo gesto estremo, da un qualsiasi altro movente.

Come si evince dall’art. 587 del codice di procedura penale: “Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in cui ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni. Alla stessa pena soggiace chi, nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia o con la sorella”.

Questo tipo di delitto, o per lo meno il fatto che l’offesa subita dall’omicida potesse costituire una sorte di attenuante generica, è stato deregolamentato soltanto nel 1981 grazie alla legge 442 del 5 agosto.