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Multe eccesso velocità rilevate da soggetti privati annullabili

L’Ordinanza 28 gennaio 2010, n. 1955, della Corte di Cassazione, stabilisce che l’accertamento delle violazioni alle norme del Codice della Strada sui limiti di velocità non può essere affidato interamente a soggetti privati.

Perciò sono tutte annullabili le multe per eccesso di velocità accertate interamente da soggetti privati.

La Cassazione ha confermato che le rilevazioni dei limiti di velocità coi cosiddetti autovelox non possono essere eseguite dalla società produttrice ed installatrice del dispositivo.

L’assistenza tecnica deve limitarsi alla fase di installazione ed impostazione delle apparecchiature elettroniche volte all’accertamento e non può arrivare fino alle rilevazioni, alla verbalizzazione e alla notifica dei verbali.

Se questo accade si va incontro alla pena per l’evidente violazione delle norme di legge che riservano i servizi di polizia stradale ai pubblici ufficiali (artt. 11 e 12 C.d.S.).

Il Giudice di legittimità, in risposta ad un ricorso al Giudice di Pace di Merano da B.M., avverso verbali di contravvenzione elevati per violazione dell’art. 142 del C.d.S ed il cui accertamento era stato affidato dal Comune di Lagundo interamente alla ditta T., ha detto che sono illegittimi gli accertamenti delegati interamente a privati.

L’accertamento deve essere effettuato necessariamente alla presenza di uno dei soggetti ai quali è demandato in via esclusiva l’espletamento dei servizi di polizia stradale (art. 12 C.d.S.).