Detassazione degli investimenti indipendentemente dal risultato di esercizio

La Circolare 44/E dell’Agenzia delle entrate contiene una serie di chiarimenti in merito all’applicazione delle nuove norme riguardanti la detassazione degli investimenti.

Viene stabilito che è possibile beneficiare della detassazione degli investimenti in base a quanto detto dalla cosiddetta Tremonti-ter senza nessun vincolo dato dal risultato di esercizio ottenuto dall’impresa.

Entrando più nello specifico, questa circolare precisa che sono detassati gli investimenti in tutti i beni nuovi compresi nella divisione 28 della tabella Ateco 2007.

Viene anche reso noto come siano esclusi dal beneficio i beni merce, cioè quelli destinati alla vendita. Venendo invece al tema beneficiari, l’agevolazione è riservata ai titolari di reddito d’impresa residenti e alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato dei non residenti, anche se hanno iniziato l’attività a partire dal 1 luglio 2009.

Se il bene, prima del secondo periodo d’imposta successivo all’acquisto è ceduto a terzi, è destinato a finalità estranee; è acquisito tramite leasing o oggetto di un successivo contratto di lease back e non è riscattato; è acquistato mediante contratto con riserva della proprietà, è risolto per inadempimento del compratore, viene a mancare il diritto all’incentivo fiscale.

Se il bene viene ceduto in occasione di eventi quali fusioni, scissioni e trasformazioni, allora non scatta la revoca.

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