Sicurezza impianti elettrici Legge 46/1990

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La Legge 46 del 1990 era una norma che stabiliva i regolamenti di sicurezza da adottare quando si ha a che fare con impianti elettrici...

La Legge 46 del 1990 era una norma che stabiliva i regolamenti di sicurezza da adottare quando si ha a che fare con impianti elettrici, radiotelevisivi ed elettronici in genere, di climatizzazione o di riscaldamento, idrici ed idrosanitari, per l’utilizzo del gas, ascensori, scale mobili, montacarichi ed impianti di protezione antincendio.

Era la prima volta che veniva scritta una legge che regolamentava questi temi, ed in particolare che stabiliva dei requisiti da possedere per poter maneggiare gli impianti o le macchine descritte prima.

Prima del ’90 chiunque poteva diventare manutentore o installatore in questi campi, senza averne una minima base tecnica. La legge stabilisce i requisiti, sancisce l’obbligo di avere un certificato di riconoscimento rilasciato dalla commissione nominata dalla giunta della camera di commercio.

La legge stabilisce inoltre che ogni tecnico o installatore sia iscritto in un albo professionale, vengono inoltre riconosciute alcune norme tecniche quali le norme tecniche di sicurezza dell’Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI). La legge 46 stabilisce che tutte le apparecchiature elettroniche siano costruite a regola d’arte, e che vengano seguite le norme Cei alla lettera.

Anche il committente deve fornire una dichiarazione di conformità, ed i collaudi possono essere svolti anche da liberi professionisti purché preposti dagli enti pubblici.

La legge 46/90 fu abrogata nel 2008 e sostituita dal Decreto Ministeriale 37 2008.