Lavoratore prima del licenziamento


L’articolo 3 della Costituzione stabilisce il fondamentale principio dell’uguaglianza: il legislatore è stato incaricato dai costituenti di adottare come regola generale leggi uguali per tutti (“uguaglianza formale”), ma anche leggi che stabiliscano una disparità quando questa serve a risanare una disparità di segno opposto effettivamente esistente nella realtà sociale (“uguaglianza sostanziale”).

Un esempio tipico è offerto dai contratti di lavoro, di qualsiasi genere: mentre il lavoratore ha sempre il diritto di porvi fine in ogni momento con le proprie dimissioni, e senza dover fornire particolari giustificazioni, per il datore di lavoro il discorso è notevolmente più complesso: il licenziamento è infatti possibile solo a date condizioni, peraltro molto differenziate a seconda delle caratteristiche del datore stesso e della natura dell’attività svolta.

Il motivo di questa disparità è evidente: mentre per il datore la perdita di un lavoratore è facilmente compensabile con una nuova assunzione, oltretutto molto facilitata in un periodo di forte disoccupazione come l’attuale, per il dipendente il discorso è nettamente più drammatico, in quanto viene a mancare quella che spesso è l’unica fonte di sostentamento della propria famiglia.

Una disparità effettiva ed evidente, cui il legislatore pone rimedio con la soluzione che si è indicata.
Il lavoratore subordinato può dunque dimettersi in qualsiasi momento, e qualunque sia la sua mansione. Gli è solo richiesto di rispettare un periodo minimo di preavviso prima di andare via, per consentire al datore di trovare il sostituto; ma egli può anche dimettersi senza preavviso, corrispondendo al datore un’indennità.

La durata del preavviso e l’ammontare dell’indennità sono solitamente determinate dagli accordi sindacali.

Il tema delle dimissioni del lavoratore, e soprattutto del triste e diffuso fenomeno delle “dimissioni in bianco”, sono state al centro dell’attenzione del precedente governo e dell’attuale: su questo tema ritorneremo nella prossima puntata.




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Una risposta a Dimissioni del lavoratore

  1. [...] più occasioni abbiamo parlato di dimissioni del lavoratore che ha la facoltà di recedere dal contratto presentando la relativa lettera di dimissioni [...]

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