Le norme fiscali della legge di Stabilità 2013 non saranno retroattive

di Gianni Puglisi Commenta

Una buona notizia, per lo meno per tutti i contribuenti italiani, giunge oggi alla nostra attenzione direttamente dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

Una buona notizia, per lo meno per tutti i contribuenti italiani, giunge oggi alla nostra attenzione direttamente dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati.

LEGGE DI STABILITA’ 2013 E TAGLIO DELLE DETRAZIONI

Quest’ultima, presso la quale sarebbe attualmente in discussione la legge di Stabilità 2013, starebbe attentamente analizzando sia la norma di cui sopra che gli emendamenti alla succitata normativa in questi ultimi giorni presentati da tutti gli schieramenti politici presenti in Parlamento.

RETROATTIVITA’ TAGLI DETRAZIONI E FRANCHIGIA DEDUZIONI

La revisione, accurata ed approfondita, avrebbe già cominciato a dare i frutti sperati poiché in questi giorni, come forse saprete, la Commissione Finanze avrebbe deciso di approvare la legge di Stabilità 2013 solamente nel caso in cui dal testo di legge venga stralciata la norma, prevista in deroga allo Statuto del Contribuente, inerente la possibile retroattività al 2012 dei principali provvedimenti di natura fiscali previsti dalla succitata normativa.

LEGGE DI STABILITA’ 2013 E FONDO ESODATI

Stando a quanto dichiarato dalla Commissione Finanze della Camera dei Deputati sarebbe infatti possibile che l’intero impianto normativo, qualora non venga profondamente prevista la norma che garantisce la retroattività dell’applicazione della franchigia, pari a 250 euro, sulle spese deducibili e dell’applicazione di un tetto massimo, pari a 3.000 euro, alle spese detraibili, crolli su se stesso poiché incapace di sostenersi dall’interno.

La Commissione Finanze, infine, avrebbe inoltre chiesto numerosi chiarimenti al Governo Monti sulle norme fiscali in quanto tali, e non, dunque, solamente sulla loro applicazione retroattiva,  giacché non sarebbe ancora stato completamente chiarito il principio di riconducibilità degli oneri inerente l’applicazione del su indicato tetto alle spese detraibili né, tanto meno, i dettagli dell’applicazione della su indicata franchigia alle spese deducibili.v