Esenzione pagamento Irap piccolo avvocato

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Il piccolo avvocato non deve pagare l'Irap quando manca il requisito fondamentale ossia l'autonoma organizzazione.

La lista dei profili dei professionisti che possono avere l’esenzione dal pagamento dell’Irap si allunga. Infatti ora anche il piccolo avvocato non deve pagare la tassa (Imposta regionale sulle attività produttive), quando manca il requisito fondamentale ossia l’autonoma organizzazione.

La Commissione Tributaria della Provincia di Vercelli ha dato l’indicazione in tal senso, perciò l’iter giudiziario non è ancora terminato, dato che potrebbe continuare in appello ed infine davanti alla Cassazione.

Una legale avevo chiesto il rimborso dell’Irap all’amministrazione finanziaria, per quanto riguarda i due anni precedenti la domanda. Alla domanda non ha avuto alcuna risposta, segno di un rifiuto.

La legale è dunque ricorsa in Commissione Tributaria, nella quale è stato sottolineato come l’attività professionale nel periodo in questione fosse stata svolta solo con l’ausilio di un pc e di riviste per l’aggiornamento, il minimo indispensabile di beni strumentali.

I giudizi hanno fatto riferimento alla sentenza della Corte costituzionale (la 156 del 2001) la quale indicava nell’autonomia organizzativa la linea di divisione fra chi deve e chi non deve pagare l’Irap.

In questo caso, il Ctp di Vercelli, con la sentenza 21/03/2010 ha ritenuto giusto effettuare il rimborso dei 3.700 euro versati.

Le motivazioni sono state il basso reddito, il piccolo volume d’affari, ed il fatto che l’attività era stata svolta in un locale di 18 metri quadri, tra l’altro avuto in comodato d’uso da una collega con cui ha emesso il 50% delle parcelle complessive.