La
Cassazione, con la sentenza 17227/2010 ha blindato il
Tfr dei lavoratori, accogliendo il ricorso di un dipendente, che anche in caso di insolvenza dell’imprenditore, ha diritto a percepire il Tfr dal Fondo di garanzia, anche nel momento in cui l’imprenditore non può più essere dichiarato fallito per aver cessato l’impresa da oltre un anno.
L’ex-dipendente dell’azienda aveva chiesto la condanna dell’Inps, ed il relativo pagamento del Tfr maturato nei confronti della propria azienda divenuta insolvente.