Verbale da annullare per violazione ex art. 202 CdS

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Non rispettoso della normativa di riferimento ex art. 202 C.d.S.

Quello che vi proponiamo oggi è un caso molto simile a quello trattato qualche giorno, della multa illegittima se l’unica possibilità di pagamento era data dal bollettino postale.

Il Giudice di Pace di Palermo ha dichiarato illegittimo il verbale di contestazione impugnato dall’opponente, perché non rispettoso della normativa di riferimento ex art. 202 C.d.S.. Il verbale infatti prevedeva unicamente il pagamento in misura ridotta a mezzo di conto corrente postale, perciò va annullato.

Sono gli artt. 21-octies, L. n. 241 del 1990 e 1, comma 2, L. 689 del 1981 che indicano l’annullamento del verbale. Il pagamento di una multa infatti deve poter essere fatto presso l’ente accertatore, cioè il Comando di Polizia Municipale, o tramite versamento su conto corrente postale, ma non solamente in quest’ultimo modo.

Le due precedenti sono le ipotesi base di pagamento, in alcuni casi, ma non obbligatoriamente, viene anche previsto il pagamento tramite versamento in conto corrente bancario. Quest’ultima maniera di pagamento è obbligatoria solamente se il Comando la prevede.

In sintesi l’accertamento di violazione sembra illegittimo in quanto entra in contrasto con la normativa, prevedendo solamente il pagamento attraverso bollettino postale, andando a creare un ulteriore aggravio dal punto di vista economico al trasgressore.