Legge impianti fotovoltaici 99/09

La Legge 99 del 2009 che prevede “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese in materia di energia” introduce molte misure atte a favorire lo sviluppo in Italia dell’energia fotovoltaica.

Sono principalmente 5 le modifiche che apporta questa legge:

• I comuni fino a 20mila abitanti possono chiedere del servizio di scambio sul posto dell’energia elettrica, prodotta per gli impianti di cui sono proprietari con potenza che non superi i 200KW, per copertura dei consumi di proprie utenze.

• Il Ministero della Difesa può usufruire del servizio di scambio sul posto per l’energia derivata da fonti rinnovabili anche sugli impianti con potenze maggiori ai 200 Kwp.

• I comuni possono destinare terreni appartenenti al proprio comune per realizzare impianti per l’erogazione in Conto Energia ed erogare servizi SsP da cedere a privati e cittadini che intendono accedere agli incentivi del Conto Energia.

• Per la realizzazione di impianti alimentati a biomassa e di impianti fotovoltaici, il richiedente deve dimostrare la disponibilità del suolo dove verrà costruito poi l’impianto fotovoltaico.

• Nell’ambito dello Scambio sul Posto, l’energia prodotta può essere retribuita a condizioni economiche di mercato.

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