Ricorso multa supplementare sanzione bloccata

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Se il proprietario si oppone contro la multa originaria con un ricorso dove indica i dati del guidatore, si blocca la multa extra di 263 euro, in attesa della sentenza.

Uno degli articoli più controversi del Codice della Strada è sicuramente il 126 bis, quello che stabilisce che se un’auto viene beccata a commettere infrazioni da un dispositivo elettronico come l’autovelox, la multa deve venire inviata a casa del proprietario dell’auto.

Se l’infrazione porta a decurtazione di punti dalla patente, il trasgressore dovrà compilare il modulo allegato al verbale, comunicando il nome di chi guidava, ed in caso di non comunicazione del nome, è prevista la multa supplementare di 263 euro.

Come stabilito dal Ministero dell’Interno adesso le cose cambieranno: se il proprietario si oppone contro la multa originaria con un ricorso dove indica i dati del guidatore, si blocca la multa extra di 263 euro, in attesa della sentenza.

Su richiesta del ricorrente viene sospeso inoltre anche il pagamento della multa normale.

Come dichiarato dal Ministero, il ricorso al giudice di pace o al prefetto è un giustificato e documentato motivo per non dichiarare chi guidava.

Tutto questo però con il guidatore indicato nel ricorso, e comunque se il ricorso non viene accolto, sarà inviato a casa del trasgressore il modulo da riempire con i dati del guidatore, con relativa multa di 263 euro.

Già con la sentenza 27 del 2005 la Corte costituzionale aveva interpretato l’articolo 126 bis, esprimendosi a favore del proprietario che non comunica i dati del guidatore. Invece la Corte di Cassazione nel 2007 con la sentenza 17348 aveva dichiarato ammissibile la multa supplementare.