Legge 40 messa in discussione dalla Corte Europea

di Gianni Puglisi Commenta

Non sarebbe però impossibile per la coppia, una volta venuta a conoscenza dello stato di salute del feto, decidere per l'aborto terapeutico con evidente contraddizione rispetto a quanto precisamente stabilito dalla legge 40.

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, grazie ad una sentenza sicuramente destinata a fare storia, avrebbe recentemente accolto il ricorso presentato da una coppia di italiani, ovverosia Rosetta Costa e Walter Pavan, conseguentemente alla rigida applicazione della legge n. 40 del 19 febbraio 2004 recante “Norme in materia di procreazione medicalmente assistita” e, dunque, all’impossibilità, per i su indicati cittadini italiani, di ricorrere alla diagnosi preimpianto, in caso, per l’appunto, di procreazione medicalmente assistita, per assicurarsi di non avere un figlio affetto da fibrosi cistica.

DUBBI SULLA COSTITUZIONALITA’ DELLA LEGGE SULLA FECONDAZIONE ASSISTITA

La Corte Europea dei Diritti dell’Uomo di Strasburgo, dando definitivamente ragione alla coppia italiana, avrebbe de facto invalidato alcune delle premesse sulle quali sarebbe stata redatta l’ormai nota e famosa legge 40 poiché letteralmente incoerenti con le attuali norme in materie di aborto terapeutico, interruzione volontaria di gravidanza, procreazione medicalmente assistita, il rispetto alla vita privata e familiare ed il rispetto dei diritti umani delle coppie sterili e di quelle all’interno delle quali l’uomo sarebbe portare di una qualsiasi malattia sessualmente trasmissibile.

Non solamente, dunque, in Italia sarebbe davvero molto difficile avere accesso alle più differenti tecniche di procreazione medicalmente assistita ma, in virtù della famigerata legge 40, sarebbe altresì impossibile verificare lo stato di salute dell’embrione (nel caso in cui, ovviamente, vi siano fortissime probabilità che sia affetto da una patologia, veramente terribile, quale la fibrosi cistica).

Non sarebbe però impossibile per la coppia, una volta venuta a conoscenza dello stato di salute del feto, decidere per l’aborto terapeutico con evidente contraddizione rispetto a quanto precisamente stabilito dalla legge 40.