Misure occupazionali legge di stabilità

di Gianni Puglisi Commenta

Provvedimenti in materia occupazionale previsti dalla legge di stabilità.

Ciò che ha molti, moltissimi, italiani interessa conoscere nel corso delle febbrili ore precedenti la discussione in Parlamento della legge di stabilità finanziaria 2012, sono le misure in materia di lavoro, precariato, occupazione femminile e giovanile, riforma degli ordini professionali e previdenza contemplate dal ddl di imminente approvazione.

BOZZA TESTO LEGGE DI STABILITÀ


Questi provvedimenti, infatti, potranno decidere del futuro occupazionale-economico dei lavoratori italiani, di quanti, poiché neolaureati o neodiplomati, ancora non sono entrati nel mondo del lavoro o di quanti, infine, a causa della crisi, dal mondo del lavoro, ne sono usciti.

COS’È LA LEGGE DI STABILITÀ

Decideranno, inoltre, del futuro previdenziale degli italiani, facendo loro conoscere quando e come potranno recarsi, finalmente, in pensione.

MAXIEMENDAMENTO ALLA LEGGE DI STABILITÀ

I principali provvedimenti, in materia occupazionale, che verranno adottati con l’adozione della legge di stabilità saranno dunque:

– pensionamento possibile, a partire dal 2026, soltanto dopo il compimento del 67° compleanno

– abolizione delle tariffe minime degli ordini professionali

– possibilità, per i dipendenti statali, di venir posti in mobilità senza previo accordo tra Stato e sigle sindacali

– possibilità, per i datori di lavoro, di usufruire di un sgravio fiscale, pari al 100% della contribuzione, in riferimento ai primi tre anni di apprendistato dei propri dipendenti (la norma si applica solamente sino al 31 dicembre 2016 e soltanto per aziende con numero di dipendenti inferiori a nove)

– possibilità, per le donne, di usufruire dei contratti di inserimento che, a partire dal 2012 e in base ai dati rilevati al 31 dicembre 2011, verranno applicati a tutte le donne, di qualsiasi età e condizione sociale, purché disoccupate da almeno 6 mesi e residenti in aree geografiche nelle quali il tasso di disoccupazione femminile superi, del 10%, il tasso di disoccupazione maschile

– possibilità, per i datori di lavoro, di poter usufruire, senza soluzione di continuità e nel solo rispetto delle contrattazioni nazionali, dei contratti di lavoro a tempo parziale