Diritto d’autore Legge 643/1941

di Redazione Commenta

Nel nostro paese a disciplinare il diritto d'autore è principalmente la Legge 643 del 1941.

Il diritto d’autore deve essere considerato come la posizione giuridica soggettiva dell’autore di un’opera nata dall’ingegno e viene riconosciuta da diversi ordinamenti nazionali ma anche da diverse convenzioni internazionali, sulle quali spicca la Convezione di Berna.

Tutte queste convenzioni riconoscono l’esclusività dell’opera e quindi la possibilità per l’autore di diffonderla e sfruttarla.

A livello legislativo il diritto d’autore viene visto come una figura esclusiva degli ordinamenti di civil law, tra i quali appunto l’Italia, diverso dal copyright che esiste negli ordinamenti di common law. Nel nostro paese a disciplinare il diritto d’autore è principalmente la Legge 643 del 1941, insieme alla modifiche successive ed al Titolo IX del Codice Civile.

Il diritto d’autore italiano è una branca dell’ordinamento giuridico che si occupa dell’attribuzione di un insieme di facoltà nei confronti di chi ha realizzato un’opera partorendola col proprio ingegno, al fine di riservare all’autore dell’opera stessa diritti morali ed economici.

Quando fu emanata, la legge 643 rispettava minimamente le regole dettate dalla Convenzione di Berna ma col passare degli anni le sue disposizioni sono state modificate, lasciando però invariato sostanzialmente il suo impianto principale.