Stupro non giustificato da abbigliamento succinto

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...il rapporto sessuale senza il pieno consenso della vittima rappresenta sempre reato di stupro...

Con la sentenza n. 34870/2009 la Terza Sezione penale della Corte di Cassazione ha stabilito che il rapporto sessuale senza il pieno consenso della vittima rappresenta sempre reato di stupro.

E’ stata così confermata la condanna ad un uomo di 32 anni di Firenze, che ha obbligato l’ex fidanzata ad avere un rapporto con lui, giustificando il gesto con il fatto che la ragazza portasse un abito succinto.

La Suprema Corte conferma come sia insignificante il fatto di come fosse vestita la ragazza, dal momento che ognuno è libero di vestirsi come meglio crede.

Nessun abbigliamento della ragazza potrebbe giustificare un gesto simile, ha stabilito la Corte, non fosse altro che la ragazza comunque non è stata consenziente a consumare il rapporto e come ricorda la Corte, il consenso deve esserci per tutta la durata del rapporto, altrimenti viene considerato stupro.

Come ricordato dalla Corte Suprema non è necessario che la vittima esprima dissenso contro l’aggressore per tutta la durata del rapporto, basta che la vittima non sia consenziente all’inizio della condotta antigiuridica per stabilire che si tratta di violenza sessuale.

Per quest’ultimo punto inoltre il colpevole non può difendersi sostenendo che la vittima non si sia ribellata subito all’inizio del rapporto, se la vittima non dà il consenso a proseguire nel rapporto un eventuale continuazione da parte dell’aggressore rappresenterà stupro (reato di cui all’art. 609 bis c.p.).