Massimo scoperto conteggiato nel reato di usura

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La sentenza depositata il 26 marzo scorso, interpreta in maniera estensiva quanto disposto dall'articolo 644 del codice penale.

La sentenza numero 12028 della sesta sezione penale della Corte di Cassazione, porta un’apertura nel tema della determinazione del tasso di interesse usurario, nel quale ora rientra anche la commissione di massimo scoperto.

La sentenza depositata il 26 marzo scorso, interpreta in maniera estensiva quanto disposto dall’articolo 644 del codice penale.

Secondo la norma devono essere considerati rilevanti per la determinazione dell’usura “tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con un suo uso del credito.

Secondo la Corte dentro questi oneri deve rientrare per forza di cose anche la commissione di massimo scoperto, dal momento che si tratta comunque di una commissione, di un costo legato all’erogazione del credito.

Come detto dalla Corte questa commissione scatta tutte le volte in cui il cliente utilizza lo scoperto di conto corrente e va a compensare l’onere cui l’intermediario finanziario si sottopone nel procurarsi la provvista da mettere a disposizione del cliente.

Questa decisione della Corte potrebbe portare a diverse azioni legali da parte di clienti di istituti di credito che si erano visti addebitare tassi ai confini della soglia di usura, non superata solo perchè la commissione di massimo scoperto non viene conteggiata tra gli elementi cosiddetti rilevanti.