Sentenza Cassazione Tfr anche con insolvenza dell’imprenditore

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La Cassazione, con la sentenza 17227/2010 ha blindato il Tfr dei lavoratori, accogliendo il ricorso di un dipendente, che anche in caso di insolvenza dell’imprenditore, ha diritto a percepire il Tfr dal Fondo di garanzia, anche nel momento in cui l’imprenditore non può più essere dichiarato fallito per aver cessato l’impresa da oltre un anno.

L’ex-dipendente dell’azienda aveva chiesto la condanna dell’Inps, ed il relativo pagamento del Tfr maturato nei confronti della propria azienda divenuta insolvente.

I giudici avevano respinto la richiesta, sostenendo che quando un’impresa è soggetta a fallimento l’intervento del fondo di garanzia presuppone l’accertamento dello stato di insolvenza secondo le disposizioni della legge fallimentare.

Ma in questo caso il presupposto non c’era, perchè l’istanza di fallimento inoltrata dal dipendente era stata respinta in quanto presentata dopo oltre un anno dalla cessazione dell’attività imprenditoriale.

La Cassazione ha dunque accolto le richieste del lavoratore, basandosi su una legge nazionale, la 297/1982, la quale permette l’ingresso a un’azione nei confronti del fondo di garanzia, quando l’imprenditore non sia in concreto assoggettato al fallimento e l’esecuzione forzata si riveli infruttuosa.