Dimissioni per giusta causa

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con l'atto di dimissioni ha la possibilità di recedere dal contratto sottoscritto con il datore di lavoro..

In più occasioni abbiamo parlato di dimissioni del lavoratore che ha la facoltà di recedere dal contratto presentando la relativa lettera di dimissioni volontarie.

Durante il governo Prodi era stata modificata la modalità per la presentazione della lettera dimissioni, ma con la legge n. 133 del 06/08/2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, questà modalità è stata abolita facendo in modo che si tornasse a quella classica.

Come sappiamo, il lavoratore, con l’atto di dimissioni ha la possibilità di recedere dal contratto sottoscritto con il datore di lavoro. Il lavoratore deve dare al proprio datore di lavoro un periodo di preavviso che presuppone che in questo lasso di tempo si possa trovare un valido sostituto al lavoratore uscente.



Ci sono però dei casi in cui il lavoratore può presentare la lettera di dimissioni volontarie senza prevedere un periodo di preavviso, ma questo presuppone che ci sia un motivo legato ad una giusta causa.

Il lavoratore può rassegnare le dimissioni senza preavviso e senza quindi perdere nessun privilegio in denaro se vengono dimostrate una o più delle seguenti situazioni:

    – Il datore di lavoro non paga lo stipendio e/o i contributi anche previdenziali;

    – Se vi è una situazione di mobbing o se vengono esercitate nei confronti del lavoratore molestie sessuali, ma anche se vengono esercitate pressioni ingiuriose e volgari;

    – Se, a seguito di una cessione di attività, il lavoratore si trova in una situazione di lavoro notevolmente modificata;

    – Se il lavoratore viene trasferito in una nuova sede di lavoro senza che ci siano delle motivazioni accettabili;

Sono ovviamente da considerare nulle le dimissioni in bianco che è ancora oggi una pratica molto diffusa soprattutto per i lavoratori di sesso femminile che si trovano nelle OVVIE condizioni di dover entrare in una legittima situazione di maternità.

Potrebbero essere considerate nulle le dimissioni rassegnate dal lavoratore quando al momento della firma può essere comprovata una situazione anche momentanea di palese incapacità di intendere e di volere.