Verso la riforma del processo penale (II)

di Redazione Commenta

I nuovi rapporti che si intesseranno fra avvocati dell’accusa e organi di polizia giudiziaria non si fermano a quanto descritto..

I nuovi rapporti che si intesseranno fra avvocati dell’accusa e organi di polizia giudiziaria non si fermano a quanto descritto. L’autonomia d’indagine della polizia si arresta infatti nell’ipotesi di sottoporre l’indagato ad un interrogatorio oppure si intenda ricorrere a perizie tecniche: in queste ipotesi, infatti, l’autorizzazione del PM rimane indefettibile.

In compenso, il trasferimento di un qualsiasi ufficiale della polizia giudiziaria non sarà più suscettibile di stop da parte dell’accusa, che potrà solamente esprimere un parere non vincolante.
Vincoli nuovi anche sull’emanazione di provvedimenti cautelari: ognuno di essi dovrà essere approvato, a pena di nullità, con la firma del capo dell’ufficio.


In tutti i casi, i provvedimenti cautelari (come la custodia in carcere) adottati dal Gip dovranno essere confermati entro venti giorni, a pena di decadenza, da parte del tribunale, che deciderà in merito in forma collegiale.
Ma il pubblico ministero sarà tenuto sotto sorveglianza anche da altri punti di vista: per esempio, sarà possibile chiederne la ricusazione in un processo qualora egli rilasci esternazione al di fuori delle aule giudiziarie, e tanto più a mezzo stampa, che risultino lesive nei confronti dell’imputato o indagato o che comunque mettano in dubbio la sua imparzialità.


E sarà introdotto persino un sistema di trasparenza sulla produttività di procure e tribunali, i cui risultati saranno aggiornati ogni tre mesi e resi pubblici on line. I giudici più improduttivi rischieranno sanzioni amministrative.
Sempre sul fronte telematico, si va avanti lungo la strada già intrapresa in molti settori della Pubblica Amministrazione verso il cosiddetto obiettivo “zero carta”: notifiche via mail e formazione degli atti in formato elettronico diventeranno il pane quotidiano delle procedure penali.