Che cos’è il processo lungo

di Gianni Puglisi Commenta

Il processo lungo contribuirà ad allungare e dilatare a dismisura i tempi dei processi, oltretutto invalidando le sentenze passate in giudicato.

Venerdì 29 luglio 2011 passerà alla storia per essere il giorno dell’approvazione al Senato del provvedimento cosiddetto del processo lungo con 160 voti favorevoli contro 139 (nessun astenuto).

La legge, però, che ora dovrà essere presentata a settembre, alla riapertura del Parlamento, alla Camera, ha già ricevuto numerosissime critiche, non soltanto dall’opposizione, bensì anche dall’ANM (Associazione Nazionale Magistrati) e da alcune aree della maggioranza.


I motivi principali di contrapposizione al governo in merito alla questione del processo lungo sono due, ovverosia che sull’approvazione sia stata decisa la fiducia in Parlamento e che il provvedimento si configuri come una delle tante leggi ad personam di Silvio Berlusconi.

PROCESSO LUNGO

Il ddl sul cosiddetto processo lungo, in sostanza, modifica gli articoli 190, 238 bis, 438, 442 e 495 del codice di procedura penale, tutti quanti relativi a due temi scottanti: quello del giudizio abbreviato e quello dei delitti punibili con l’ergastolo.

In merito alla seconda questione il testo di legge è condivisibile e segnali d’approvazione sono giunti da più fronti, in considerazione del fatto che stabilisca un serio giro di vite ai benefici concessi ai colpevoli di stragi o sequestri con delitto dopo il 26esimo anno di reclusione.

La prima questione, invece, è quella che ha scatenato le ire dell’opinione pubblica, dell’opposizione e dei rappresentanti delle categorie coinvolte.

In base al nuovo testo di legge, infatti, i legali difensori di un imputato potranno allungare a dismisura la lista dei testimoni e produrre un numero virtualmente infinito di testimonianze. Non solo questo, comunque, contribuirà a dilatare spropositatamente i tempi dei processi, bensì anche il fatto che potranno essere presentate alla corte anche le più disparate ed inutili prove indiziarie, giacché non sarà più competenza del giudice decidere in merito alla superficialità o meno di quanto repertato da inquirenti o avvocati.

Per finire, come se questo non contribuisse a prorogare incredibilmente tanto l’emanazione di un giudizio definitivo, le eventuali sentenze già passate in giudicato non potranno più essere prese in considerazione come valide dai successivi gradi, rendendo inutile il lavoro di centinaia di persone dal momento che dovrà essere integralmente rivisto.

Per capire la gravità della situazione, in conclusione, riferiamo quanto dichiarato Gian Carlo Caselli, dal 2008 procuratore capo della Repubblica di Torino, all’indomani dell’approvazione in Senato del ddl.

Queste le sue parole: “È come se un imputato per un reato avvenuto allo stadio chiamasse a testimoniare tutti gli spettatori presenti”.