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Copiare file aziendali non è furto

Come ha recentemente stabilito la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 44840 della quarta sezione penale, non c’è il reato di furto nel caso di copia di file di dati riservati sulla clientela di un’impresa.

In un caso del genere infatti l’impresa non perde i file originali, quindi casomai l’illecito può essere visto come rivelazione del segreto professionale.

Il caso è sorto perchè un impiegato di un’azienda poco prima di dare le dimissioni, aveva copiato da un collega sul proprio computer alcuni dati e offerte commerciali, oltre a dati riservati presi dal server centrale.

L’uomo poi era passato ad una nuova azienda, diventandone co-amministratore e sfruttando i dati rilevati alla sua ex-azienda.

I giudici hanno stabilito che la copia dei file non può essere considerata furto perchè i file non vengono persi da chi li possiede e non possono essere ritenuti compresi nel concetto di cosa mobile.

E’ stata anche esclusa la possibilità di contestare il reato di accesso abusivo a un sistema informatico con password aziendale per finalità estranee alle ragioni istituzionali.

L’entrare in possesso di notizie del genere però può essere visto come rivelazione di segreto professionale o di segreto industriale, cioè un illecito che consiste anche nell’usare il segreto professionale, proprio come in questo caso, a proprio vantaggio.