Udienza e ricorso licenziamento riforma del lavoro

di Gianni Puglisi Commenta

Detto questo, e stabilito, dunque, come una tale sentenza dovrebbe diventare, una volta emessa, immediatamente esecutiva, bisognerebbe altresì affermare come entrambi le parti abbiamo la possibilità di ricorrere contro la stessa entro i termini stabiliti dalla legge.

Dopo aver approfonditamente parlato dei nuovi termini e delle nuove pratiche da adempiere per la presentazione della domanda di impugnazione del licenziamento giudicato illegittimo dal lavoratore appena licenziato, andiamo a vedere le caratteristiche che la riforma del mercato del lavoro, pochi giorni fa entrata ufficialmente in vigore, avrebbe apportato sia all’udienza che alla possibilità di presentare ricorso nei confronti della sentenza del giudice.

I SUICIDI DELLA CRISI ECONOMICA

In merito all’udienza stessa, ed all’immediata validità esecutiva della stessa, il comma 49 dell’art. 1 del testo di legge sulla riforma del mercato del lavoro avrebbe inconfutabilmente stabilito che il giudice: “sentite le parti e, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, proceda nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili, richiesti dalle parti o disposti d’ufficio, ai sensi dell’articolo 421 del codice di procedura civile, e provvede, con ordinanza immediatamente esecutiva, all’accoglimento o rigetto della domanda”.

RECORD FALLIMENTI PMI NEL 2011

Detto questo, e stabilito, dunque, come una tale sentenza dovrebbe diventare, una volta emessa, immediatamente esecutiva, bisognerebbe altresì affermare come entrambi le parti abbiamo la possibilità di ricorrere contro la stessa entro i termini stabiliti dalla legge.

POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI DELLA CRISI ECONOMICA

Termini, naturalmente, decisamente abbreviati dalla riforma del mercato del lavoro che, a partire da mercoledì 18 luglio 2012, consentirebbe di presentare ricorso solamente entro i 30 giorni successivi all’emanazione della sentenza.

La seconda udienza, della quale la controparte potrà venir informata anche in questo caso dal ricorrente, in tempi brevissimi, mediante casella di posta elettronica certificata, dovrà venir fissata dal giudice entro i 60 giorni successivi alla presentazione del ricorso o, nel caso in cui una delle due parti coinvolte decida di coinvolgere una terza persona o una terza istituzione, entro i 120 giorni successivi.

Ridotti, infine, anche i tempi per i ricorsi presso la Corte d’Appello e presso la Corte di Cassazione.