Sospensione agevolazioni abbonamenti postali libri quotidiani e periodici

E’ stato pubblicato ieri un decreto dello Sviluppo economico sulla Gazzetta Ufficiale, che sospende a partire dalla data 31 marzo 2010 tutte le agevolazioni per gli abbonamenti postali a libri, quotidiani e periodici.

Il 31 marzo era quindi l’ultimo giorno valido per gli sconti tariffari previsti per la spedizione dei prodotti editoriali. Questa decisione era comunque prevista da tempo, vista l’impossibilità di sostenere ulteriormente gli oneri, a carico dell’Erario, per i rimborsi a Poste Italiane.

Agevolazioni fiscali per il risparmio energetico

In occasione del decreto anticrisi, alla fine dello scorso anno, pareva proprio che, per motivi di controllo della spesa pubblica, si sarebbe ristretto il rubinetto delle agevolazioni fiscali per gli interventi edilizi di imprese e privati per favorire il risparmio energetico: installazione di pannelli solari, riqualificazione energetica di edifici esistenti, sostituzione di impianti di climatizzazione con altri meno inquinanti ecc.

Agevolazioni fiscali e bonus-bebè (seconda parte)

La misura contenuta nel decreto anti-crisi, in verità, è ancora tutta da decifrare. All’articolo 4 viene istituito il “Fondo di credito per i nuovi nati” (noto anche come bonus bebè), la cui finalità è quella di prestare fidejussioni a carico dello Stato nei confronti di banche e intermediari finanziari per i prestiti a favore delle famiglie per i nuovi nati o adottati nel triennio 2009-2011.

Sarà emanato un decreto interministeriale che spieghi nel concreto in cosa consista questa misura e quali saranno i benefici per le famiglie.

Tetto sugli interessi per la prima casa

Dopo la misura di giugno, che stabiliva un tetto massimo per le rate ad interesse variabile (con conseguente slittamento del pagamento delle eventuali eccedenze a fine mutuo), il Governo ha pensato ad un’altra misura per dare una mano a quei tantissimi italiani che hanno chiesto un mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale e sono rimasti strozzati dall’imprevisto oscillare del tasso di riferimento.

E mentre la prima misura aveva una finalità sostanzialmente dilatoria, questa seconda presenta invece risultati ben più pratici: in nessun caso il tasso d’interesse a carico del mutuatario può superare il 4%.

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