Dimissioni per giusta causa
Pubblicato da: Francesco Di Cataldo
In più occasioni abbiamo parlato di
dimissioni del lavoratore che ha la facoltà di recedere dal contratto presentando la relativa
lettera di dimissioni volontarie.
Durante il governo Prodi era stata modificata la modalità per la presentazione della lettera dimissioni, ma con la legge n. 133 del 06/08/2008 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, questà modalità è stata abolita facendo in modo che si tornasse a quella classica.
Come sappiamo, il lavoratore, con l’atto di dimissioni ha la possibilità di recedere dal contratto sottoscritto con il datore di lavoro. Il lavoratore deve dare al proprio datore di lavoro un periodo di preavviso che presuppone che in questo lasso di tempo si possa trovare un valido sostituto al lavoratore uscente.
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Come il datore di lavoro procede al licenziamento
Pubblicato da: Francesco Di Cataldo
Quali sono le condizioni richieste per cui il datore di lavoro possa procedere al
licenziamento?
Occorre specificare che in caso di tutela reale od obbligatoria, ciascun dipendente può essere licenziato esclusivamente in presenza di giusta causa o di giustificato motivo oggettivo o soggettivo. In caso di tutela antidiscriminatoria, invece, tale requisito non è richiesto, e il licenziamento può avvenire “ad nutum” (ossia, senza giustificazione).
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