Licenziamento: legge 604/1966

di Redazione Commenta

Allo stato attuale, esistono nel nostro Paese tre diverse forme di tutela per il lavoratore: la dottrina giuslavoristica..

La legge 604/1966 e l’articolo 18 della legge 300/1970 (Statuto dei Lavoratori) hanno fortemente ridotto in Italia la possibilità per qualsiasi datore pubblico o privato di interrompere un rapporto di lavoro subordinato.

Allo stato attuale, esistono nel nostro Paese tre diverse forme di tutela per il lavoratore: la dottrina giuslavoristica, infatti, distingue fra tutela reale, tutela obbligatoria e tutela antidiscriminatoria.

L’applicazione di una forma di tutela rispetto ad un’altra dipende fondamentalmente dalle caratteristiche dimensionali del datore e da quelle del rapporto di lavoro.

È bene precisare da subito, comunque, che queste forme di tutela sono previste esclusivamente per i titolari di rapporto di lavoro subordinato: i lavoratori autonomi e i parasubordinati (come i collaboratori a progetto), infatti, non godono di nessun tipo di tutela assimilabile a quelle previste per i dipendenti.
Prima di distinguere in cosa consistano le diverse tutele, tuttavia, è bene precisare a chi sono rivolte queste norme.

La tutela antidiscriminatoria è rivolta ad alcune eterogenee categorie di lavoratori che per il legislatore meritano una difesa decisamente minore. Si tratta di un coacervo di categorie, fra cui le principali sono i lavoratori domestici (colf e badanti), i dirigenti, i lavoratori a tempo determinato e quelli che stanno svolgendo il periodo di prova nei primi mesi dell’assunzione.

I rimanenti lavoratori possono godere di una delle due rimanenti forme di tutela a seconda delle dimensioni della struttura organizzativa del datore. Si parla di imprese di medio-grandi dimensioni quando esse occupano almeno quindici dipendenti (o cinque per le imprese agricole) all’interno dello stesso Comune, oppure almeno sessanta in Comuni diversi; si parla invece di piccole imprese quando non si raggiungono queste soglie occupazionali.

Nel primo caso si applicherà ai dipendenti la tutela reale, nel secondo caso la tutela obbligatoria.