
Nell’ipotesi di tutela reale, infatti, il datore è obbligato a reintegrare il dipendente al suo posto di lavoro, con le medesime caratteristiche contrattuali che aveva in precedenza (mansione, stipendio, anzianità ecc.), versandogli inoltre tutti gli stipendi non corrisposti nel periodo del suo licenziamento, con un minimo garantito di cinque mensilità.





