
Infatti, con la circolare 16 novembre 2009, n. 19605 in merito all’applicazione dell’articolo 40, lettera c), del d.lgs. 151/2001 (Testo unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità), viene stabilito che anche il marito di una casalinga può chiedere riposi giornalieri dal lavoro per la cura del bimbo.
Questa sentenza rappresenta un ulteriore passo avanti nella parificazione dei diritti dei genitori, infatti fino ad ora la moglie casalinga che non poteva prendersi cura del bambino doveva presentare una documentazione ufficiale per permettere al marito di potersi prendere un giorno per il figlio.









