
Si torna a parlare quindi del tema dell’applicazione soggettiva del diritto di accesso, che prende in causa la legge n. 241/90, di cui, l’art. 23, da ultimo modificato dalla legge n. 15/2005, dove viene elencato il gruppo di soggetti nei confronti dei quali è possibile esercitare questo diritto di accesso agli atti.










