
E’ così che la Corte d’Appello di Napoli ha proposto giudizio di legittimità dell’art. 443, comma 1, del codice di procedura penale, così come modificato dall’art. 2 della Legge 20 febbraio 2006, n. 46, in materia di inappellabilità delle sentenze di proscioglimento.
Al vaglio della Corte prima e della Consulta poi è passata la norma che “non consente all’imputato di proporre appello contro le sentenze di assoluzione per difetto di imputabilità derivante da vizio totale di mente, emesse a seguito di giudizio abbreviato”.










